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teoria....tante cose da sapere


“REGOLAMENTO DEL VOLONTARIO DEL SERVIZIO EMERGENZA RADIO NEI CONFRONTI DELLA STRUTTURA PROVINCIALE FIR CB E DELLA ASSOCIAZIONE FEDERATA”

Art. 1
Il Socio di una Associazione aderente alla Federazione Italiana Radiotrasmissioni Citizen's Band che chieda l’ iscrizione al Servizio Emergenza Radio ( S.E.R. ) in qualità di Volontario SER oltre a quanto esposto dallo statuto e dal regolamento generale della F.I.R.CB deve essere:
- iscritto alla Federazione da almeno un anno o avere partecipato ad un corso per Operatore S.E.R. organizzato da una Associazione federata o dalla Struttura Provinciale; con esito favorevole a giudizio del direttore dello stesso corso.
- disposto a prestare la propria opera di volontariato senza fini e scopi di lucro, giusto quanto previsto dalla legge 266
- non deve essere iscritto come operatore di protezione civile o servizi assimilabili in gruppi operativi di altre Associazioni; All’atto dell’iscrizione come Volontario dovrà specificare la qualifica: operatore SER o collaboratore SER con specializzazione in (da specificare) la qualifica sarà acquisita dopo un anno d’iscrizione al S.E.R.

Art. 2
Il volontario SER dal momento che si mette a disposizione della propria Associazione pertanto della Struttura Provinciale in operazioni del S.E.R., si impegna a permanere per tutto il periodo richiesto e necessario all’intervento per il superamento dell’emergenza, oppure per il tempo preventivamente concordato. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate sia dall'Operatore sia dal suo diretto Superiore o Coordinatore se se già operativo al Direttore dell'emergenza. Non è consentito lasciare o abbandonare la consegna ricevuta.

Art. 3
L'Operatore S.E.R. ha il compito principale di stabilire collegamenti radio laddove se ne ravvisi la necessità. L'Operatore nell'esercizio di protezione civile può prodigarsi per altre attività necessarie che gli vengano richieste, al fine del superamento dello stato di preallarme o d’emergenza. Il collaboratore S.E.R. ha il compito principale di supportare la Struttura o intervenire laddove se ne ravvisi la necessità della specializzazione assegnatale, ed in tutte le attività necessarie che gli vengano richieste, al fine del superamento dello stato di preallarme o d’emergenza.

Art. 4
Fin dall'atto di iscrizione il volontario dovrà indicare sulla scheda del “profilo dell’operatore” (allegato alla domanda di adesione alla Struttura) tutti i dati necessari ad una immediata reperibilità e si impegna a comunicare alla Struttura ogni variazione consistente, come quelli riguardanti periodi superiori ad una settimana.

Art. 5
L'Operatore S.E.R. è responsabile dell'efficienza della propria attrezzatura della quale garantisce il corretto funzionamento e la corrispondenza a quanto specificato o richiesto nelle procedure o nelle specifiche che saranno emesse o fornite dalla Associazione o dalla Struttura.

Art. 6
Il Volontario S.E.R. si impegna a partecipare a tutte le attività intraprese dall’Associazione o della Struttura per il raggiungimento della massima efficienza ed ottimizzazione del Gruppo di protezione civile e principalmente, ma non solo :
1) assemblee o riunioni a livello di SER Provinciale ove richiesta la presenza dei volontari;
2) riunioni di zona in cui è richiesta la partecipazione dei volontari;
3) riunioni delle Associazioni estese ai volontari con i responsabili provinciali;
4) lezioni didattiche a livello zonale;
5) campi scuola,
6) esercitazioni;
7) operazioni di prevenzione di protezione civile;
8) emergenze.
Art. 7
La Struttura Provinciale comunicherà con un anticipo minimo di sette giorni, le convocazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e di un mese per i punti 4, 5, 6, del precedente articolo.

Art. 8
ALLERTAMENTO : Il Volontario SER che viene allertato dalla Struttura Provinciale o dall’Associazione con carattere "URGENZA" (anche non direttamente, es. msg su segreterie, fax ec.) dovrà contattare la Struttura o l’ Associazione entro o non oltre le sei (8) ore successive, anche per comunicare la non disponibilità.
Art. 9 EMERGENZE :
In caso di dichiarata Emergenza da parte della Struttura Provinciale o dell'Associazione il volontario SER ha l'obbligo di rispondere alla richiesta nei tempi dichiarati sulla propria scheda di adesione, mettendosi a disposizione dell'allertante, secondo le disposizioni che le saranno comunicate da chi l’allerta, oppure secondo i piani precedentemente concordati, come:
- piano di attivazione dell’Associazione
- piano di C.O.M.
- piano di attivazione Struttura Provinciale


Art. 10 USO DELLA DIVISA
E' consentito l'uso della divisa del SER , ovvero il capo di abbigliamento che rispecchia i capitolati decisi dal consiglio nazionale, solo quando autorizzati e specificatamente durante le mansioni di prevenzione o soccorso di protezione civile, o riunioni e manifestazioni assimilabili. Tale divisa deve essere acquisita per il tramite della struttura provinciale.
Art. 11 USO FREGI E INSEGNE ED APPARATI DI SEGNALAZIONE :
E' consentito l'uso di fregi o insegne di protezione civile o del S.E.R. solo quando autorizzati e specificatamente durante le mansioni di prevenzione o soccorso di protezione civile, o riunioni e manifestazioni assimilabili. È tassativamente vietato l'uso di segnalatori luminosi girevoli di qualunque colore montati su autovetture in movimento, e l'uso di palette di segnalazione. Ogni eccezione deve essere autorizzata per iscritto da un Ente preposto, e dovrà essere redatta su carta intestata dell'Ente, firmata da un funzionario del medesimo. Copia di tale autorizzazione dovrà essere inviata tempestivamente al Presidente o al Coordinatore Provinciale. La struttura, nella necessità di segnalazioni visive, usa una bandierina rossa; detto uso è consentito previa autorizzazione del Coordinatore della Associazione o da un Quadro della Struttura.

Sezione seconda - Diritti e dei doveri del Volontario

Art 12 Doveri del Volontario SER :
Con l'ammissione al Servizio Emergenza Radio, il Volontario assume l'impegno solenne di:
- •improntare la sua opera alla massima serietà, prudenza ed osservanza di tutte le norme di comportamento degne della missione;
- •attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti per qualsiasi operazione ed interpretarli intelligentemente;
- •seguire gli insegnamenti ed i consigli durante gli addestramenti e le esercitazioni;
- •aggiornare costantemente la propria preparazione, conoscere le apparecchiature ed i mezzi a lui affidati, istruire i Volontari da lui dipendenti e costituire a costoro un esempio ed un modello educativo;
- •mantenere il massimo riserbo su tutto quanto visto e udito ed attuato durante l'assolvimento del compito, specie nel caso che siano state raccolte testimonianze o altro materiale provato sul sinistro; e comunque astenersi scrupolosamente di avanzare ipotesi sulle relative cause e eventuali responsabilità;
- •evitare qualsiasi forma di protagonismo e di enfatizzazione del proprio operato, comportandosi con umiltà e rispetto di fronte al sinistro ed anche successivamente;
- •rifiutare garbatamente, ma fermamente, ogni offerta di compensi o benefici di sorta per l'opera prestata, essendo compito esclusivo delle Strutture S.E.R. esercitare eventuali diritti al riguardo;
- •mantenere, nei rapporti con i Terzi, e con qualsiasi altro soggetto coinvolto nel sinistro, un comportamento improntato alla massima dignità, comprensione e riverente contegno, senza derogare al dovere di fermezza, onestà ed intransigenza, ma sempre evitando atteggiamenti autoritari;
- •tenersi a disposizione dell'Autorità e dei superiori o del Direttore o responsabile dell’emergenza fino a quando l’episodio non debba considerarsi definitivamente concluso.
- QUALORA VENGA A CONOSCENZA DI FATTI CHE POSSANO ESSERE RITENUTI RILEVANTI PER LA CORRETTEZZA DELLE ATTIVITA' DI RPOTEZIONE CIVILE IN CORSO E TENUTO A SGNALARLI AL SUO SUPERIORE DIRETTO

Art. 13 Doveri dei Volontari in comando :
I Volontari in comando di una Struttura S.E.R. hanno il dovere di:
- •convocare e presiedere le riunioni delle Strutture S.E.R secondo quanto prescritto dal presente Regolamento, attuarne le deliberazione adottate;
- •assicurare l'efficienza della Struttura S.E.R l'assolvimento della missione assegnata al proprio gruppo ed a quelli dipendenti;
- •curare che i Volontari dipendenti siano in possesso delle qualifiche previste e del necessario livello addestrativo;
- •mantenere compatta la struttura organizzativa al loro comando, coltivare lo spirito di corpo ed associativo, studiare ogni incentivo per la migliore esecuzione dei compiti, proporre nuove metodologie di lavoro ed intervento.

Art. 14 Doveri dei Volontari Vicari :
A qualsiasi livello organizzativo, i Volontari che assolvono funzioni vicarie del Responsabile di Struttura sia esso il Presidente o il Coordinatore o di qualunque altro livello hanno l'obbligo di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento e comunque assisterlo diligentemente, lealmente e generosamente nella funzione di comando. I Volontari Vicari sono responsabili della disciplina, dell'efficienza e del decoro della Struttura, del Gruppo o della squadra assegnatogli nell’emergenza, e del suo addestramento, mediante il costante esercizio del potere ispettivo durante la normale attività associativa, nei campi scuola e nelle esercitazioni.

Art. 15 Doveri del Volontario chiamato a compiti di staff di Coordinamento della Federazione
Il Volontario chiamato dal Responsabile della Struttura a far parte del suo Staff dirigente, oppure a partecipare a Commissioni, deve integrarsi nel gruppo ed assistere il responsabile nel lavoro di programmazione, pianificazione ed in genere di studio di problemi interdisciplinari necessari per il raggiungimento dell’obbiettivo. Il Volontario assume l'iniziativa di studi e, ricerche, riferisce al livello superiore e controlla il livello inferiore, assicura la continuità dell'azione di coordinamento tra il precedente ed il successivo Responsabile, si esprime prevalentemente nel lavoro di Gruppo, ma senza che la collegialità possa escludere la responsabilità individuale. Detto Volontario è titolare di permanente e generica delega di autorità da parte del Responsabile, per quanto necessaria e sufficiente per assolvere il suo compito.

Art. 16 DIRITTI DEL VOLONTARIO
Oltre ai diritti previsti dalle vigenti Leggi, il Volontario iscritto al Servizio Emergenza Radio ha i seguenti diritti:
- partecipare a tutti i corsi d'addestramento;
- conseguire tutte le Specialità e Specializzazioni previste;
- esercitare il diritto di voto all’interno della Associazione di appartenenza
- accedere a tutte le cariche elettive;
- vestire la divisa con emblemi F.I.R. – C. B. – S.E.R., del Volontariato di Protezione Civile e qualifiche di livello conseguite;
- partecipare alle riunioni, incontri, convegni ed altre manifestazioni a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;
- partecipare attivamente ai dibattiti relativi, apportando la propria esperienza e professionalità;
- ricevere le pubblicazioni periodiche, le procedura adottate dalla Struttura e la relativa modulistica necessaria ad assolvere le singole competenze del servizio attribuito.

- Sezione Terza - Delle ricompense e delle sanzioni

Art. 17 Ricompense
Le ricompense ai Volontari del Servizio Emergenza Radio rappresentano il riconoscimento per i servizi di eccezionale importanza resi all'organizzazione, salve restando quelle ricompense che detti servizi possano determinare per azioni di valore a norma delle vigenti disposizioni. Per i Volontari del Servizio Emergenza Radio sono previste le seguenti ricompense:
- Diploma al Merito, concesso per alta perizia in operazioni che hanno esposto a pericolo la vita del Volontario;
- Riconoscimento al Merito Operativo, concesso per azioni compiute con grande perizia di per il superamento dell’emergenza, oppure interventi durante la vita sociale della Federazione con azioni operative o di comportamento che giustificano e motivano tale riconoscimento;
- Riconoscimento al Merito Amministrativo, concesso per eminenti attività nel campo della gestione dell'amministrazione sociale;
- Riconoscimento Semplice, concesso per comportamenti lodevoli in campo operativo od amministrativo e per la partecipazione ad esercitazioni, campi scuola, seminari, attività Federative di notevole importanza, nonché a micro emergenze locali di breve durata;
- Riconoscimento per Merito Collettivo, concesso per azioni collettive di almeno tre Operatori o Volontari di una Associazione compiute in campo operativo di una emergenza;
- Riconoscimento Collettivo, concesso per azioni collettive di almeno tre Operatori o Volontari di una Associazione in campo operativo od amministrativo e per la partecipazione ad esercitazioni, campi scuola, seminari, attività Federative di notevole importanza, nonché a micro emergenze locali di breve durata; Tutte le ricompense possono essere concesse anche "alla memoria" e sono consegnate ai Familiari del Volontario.

Art. 18 DIMISSIONI
L'Operatore o il Volontario dimissionario o soggetto a sanzioni deve sottoscrivere una dichiarazione che si impegna a non utilizzare tessera, fregi e quant’altro rechi stemmi S.E.R. Se necessario l’Associazione ed il Presidente Provinciale devono denunciare il provvedimento alle Autorità di competenza e alla Segreteria Nazionale.
Art. 19 SANZIONI
Il Volontario SER che non parteciperà a nessuna attività SER Provinciale per un periodo di 1 ( uno ) anni, sarà automaticamente considerato come “non disponibile” per attività di protezione civile e pertanto sospeso per il successivo anno dalla attività del Servizio Emergenza Radio.
Il Volontario S.E.R. che non osserverà il presente Regolamento, lo Statuto della Federazione, il Regolamento Generale, lo Statuto Associativo per la parte riguardante il S.E.R., e o si rende colpevole di abbandono arbitrario delle consegne ricevute, ritarda, disturba volutamente azioni operative, verrà deferito al Collegio dei Probiviri del Consiglio Provinciale, che entro un mese dovrà pronunciarsi a proposito.
La natura volontaria del Servizio Emergenza Radio non consente l'applicazione di vere e proprie sanzioni disciplinari ai Volontari, per cui le sanzioni manifestano la disapprovazione dell'operato, ed anche il verificarsi di condizioni ostative per la permanenza nel S.E.R.
Le sanzioni previste a carico del Volontario S.E.R. deferito potranno essere:
- in operazione, e per gravi motivi sospensione ed allontanamento immediato dal servizio
- ammonizione verbale e/o scritta ( comunicata alla Associazione e resa nota al primo Consiglio Provinciale);
- sospensione per un anno dalla attività della Struttura Provinciale S.E.R. con notifica alla Federazione Segreteria Generale a cui deve essere trasmessa tutta la documentazione del caso;
- richiesta di espulsione dalla Federazione da sottoporre al Consiglio Nazionale.
Per gravi mancanze in cui si avvisi un reato alle Leggi della Repubblica il Volontario verrà denunciato alle competenti Autorità.
Il provvedimento può essere intrapreso anche su segnalazioni scritte, oggettive e documentate delle Associazioni presenti ai fatti.

Art. 20 Condizioni per l'adozione del provvedimento di allontanamento
Per l'adozione del provvedimento di allontanamento dal Servizio per violazione dei doveri inerenti il Servizio Emergenza Radio il responsabile che adotta il provvedimento ha l'obbligo di osservare le seguenti condizioni:
- il Volontario abbia effettivamente compreso gli oneri ed i doveri su di lui gravanti;
- le norme relative gli siano state compiutamente e semplicemente illustrate;
- il provvedimento risulti effettivamente imparziale;
- venga presa in giusta considerazione la personalità e l'esperienza e la situazione oggettiva in cui si è trovato il Volontario;
- siano stati condotti i tentativi per un componimento della questione;
- analoghi provvedimenti nelle stesse circostanze siano stati presi anche carico di altri.
Dettagliato rapporto sui fatti e sugli avvenimenti, devono essere inoltrato dal responsabile al Presidente della Struttura competente territorialmente. Il Presidente della Struttura competente territorialmente dopo l’analisi del caso e qualora lo ritenga necessario trasmetterà la documentazione al Presidente Provinciale della provincia in cui è iscritto il Volontario ed alla Associazione di appartenenza per i provvedimenti del caso.

Art. 21 SOSPENSIONE DAL SERVIZIO O DALLE FUNZIONI
La sospensione dal servizio o dalle funzioni ha natura prettamente cautelare e per tutto la durata dell’ intervento.
La sospensione cautelare in esercitazione o in emergenza è presa su segnalazione del diretto Superiore temporaneamente dal Coordinatore Responsabile della Struttura S.E.R. presente. Il provvedimento di sospensione dall' attività del SER in maniera definitiva , se necessario, è adottato dal Presidente Provinciale della provincia in cui è iscritto il Volontario. Il medesimo può essere disposto fino ad un massimo di un anno ed in tutti i casi in cui il Volontario sia sottoposto a procedimento penale relativo ad attività SER o ad esso configurabili .

Art. 22 RIMPROVERO
Il diretto Superiore (operativo, cioè la persona preposta a dirigere e coordinare l’azione) può indirizzare al Volontario rimproveri scritti per una delle seguenti mancanze:
- inosservanza delle disposizioni sull'uniforme;
- violazione delle consegne;
- inosservanza lieve dei doveri sociali;
- leggerezza nel comportamento e nell'osservanza degli ordini;
- infedeltà nella redazione dei rapporti.
I rimproveri scritti di un Superiore devono essere sempre comunicati al Presidente Provinciale competente per l’ operazione in cui è stata rilevata l’inflazione ed al Presidente Provinciale della provincia in cui è iscritto il Volontario.

Art. 23 GARANZIE PER IL VOLONTARIO
Il provvedimento di allontanamento deve essere notificato al Volontario con l'avviso che è sua facoltà produrre documenti o far pervenire scritti giustificativi nel termine assegnato (comunque non inferiore a 30 giorni). Nel caso che le giustificazioni non pervengano nel termine, oppure risultino insufficienti, o infondate, il Presidente Provinciale della provincia in cui è iscritto il Volontario decide la sanzione o l'allontanamento. Contro qualsiasi provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso alla Struttura superiore entro trenta giorni dalla data della notifica.

Art. 24 PROFILI E DECLARATORIE DEL VOLONTARIO DEL S.E.R.
I profili e le declaratorie dei Volontari Operativi del Servizio Emergenza Radio sono descritti nell’allegato “A” del presente Regolamento.

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Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Nazionale in data 07/05/2000/.........../............

Dichiarazione che sarà allegata alla domanda di iscrizione o riscrizione al S.E.R.

Il sottoscritto ....................................................................................................................................
Nato a ……………………………………………………. ( ……… ) il ……/……./….
e residente a ……………………………………………….(……)
in via …………………………….……………………. N°…..
Volontario S.E.R. tessera N°. ...................................................(non complirare se di prima iscrizione)
iscritto all’Associazione Federata .....................................................................................
avendo chiesto di far parte del Servizio Emergenza Radio ( S.E.R. ) Struttura Provinciale di:

…………………………………………… nell tesseramento relativo all’anno ……………………

DICHIARA

di essere a conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti della
Federazione Italiana Ricetrasmissioni CB– Servizio Emergenza Radio
ed aver letto in particolare il
“REGOLAMENTO DEL VOLONTARIO DEL SERVIZIO EMERGENZA RADIO NEI CONFRONTI

DELLA STRUTTURA PROVINCIALE E DELLA ASSOCIAZIONE”
emesso il 07/05/2000 che sottoscrivo per accettazione .

In fede
Firma

.................................................................................................

Il ........... / .......... / ..........

Per l'Associazione, il Presidente

...............................................................................................................................................
( firma e timbro dell’ Associazione )

Copia del presente è inviata a :F.I.R.- C.B.- S.E.R. - Struttura Provinciale di

....................................................................................................... il ............/............/............


volontari di Protezione Civile
associazione Radio Follonica 27 CB/OM